Art. 15.
(Incompatibilità).
1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni sedi di casa da gioco ed i loro congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da
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gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco, di assessore e di consigliere dei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.